PER AFFITTO CASE
AD USO DE’ PROPRIETARJ PER L’ANNO 1856
Banco ec. Pagate al signor B… C… la somma di due… per quattro annate di pigione anticipate, a contare dal quattro maggio corrente anno 1856 al quattro maggio 1860, per lo affitto dell’appartamento di sua proprietà. Sito nella strada… – Il detto appartamento si compone ec. ec., il tutto in buono stato locativo ec. ec. Il detto affitto resta convenuto per anni otto forzosi, e sempre con quattro annate di pigioni anticipate; bensì questa condizione di forzosi s’intende solo per me inquilino; giacchè il signor B. C. proprietario può mettermi in mezzo alla strada sempre che gli pare e piace, e senza bisogno di congedo, tenendosi come adempito a tale formalità. Le quattro annate di pigione saranno da me pagate sempre anticipatamente in moneta di argento e non di oro, nell’atto della sottoscrizione del presente, e così seguitare a pagare al quattro maggio 1860 altre quattro annate di pigione anticipate per gli altri quattro anni di affitto convenuto. Mi obbligo io qui sottoscritto inquilino di fare di detto appartamento un gran magazzino di mobili e di tenerci tanta roba da valere il prezzo della pigione; al quale oggetto i miei mobili, saranno sottoposti a suggello e rimarranno immobili fino allo spirare del termine di affitto. Mi obbligo ancora io qui sottoscritto inquilino, non appena spunta il quattro maggio del corrente anno 1856, di andare a costituirmi prigioniero nelle carceri della Concordia, per maggior sicurezza del proprietario B. C. il quale esercita su l’arresto personale ipso facto, e senza bisogno di preventivo. Mi obbligo parimente di non introdurre nel detto appartamento fanciulli di sorta alcuna, né miei né d’altri, e per conseguenza mia moglie si sottopone ad essere immediatamente espulsa dalla casa, qualora si verifichi un caso di gravidanza. Mi obbligo del pari io qui sottoscritto, e per me si obbligano mia moglie e la mia fantesca di non cader mai ammalati; giacchè anche un mal di denti o un panereccio verranno considerati come mali contagiosi; epperò chiunque ne sarà affetto verrà immediatamente espulso dalla casa senza potervi fare più ritorno. Mi obbligo parimente per me, per mia moglie e per la mia fantesca di non morire in detto appartamento; e ciò verificandosi il morto sarà soggetto a danni ed interessi, colla immediata espulsione dalla casa. Tutti gli individui della mia famiglia non dovranno avere meno di 30 anni compiti ed essere stati inoculati regolarmente. Qualora io morissi nel corso degli otto anni di affitto forzoso, mi obbligo di tenere affittato il detto appartamento per altri venti anni, pagandone anticipatamente la pigione, e ciò per accreditare detta abitazione. Mi obbligo parimente di non permettere l’ingresso in detto appartamento a persone immorali, ed ognuno degli amici che verrà a visitare la mia famiglia dovrà essere assoggettato ad un severo scrutinio sulla sua condotta morale. Per non deteriorare il detto appartamento, io per tutti di famiglia mi obbligo di farli rimanere immobilizzati come mummie, affinchè il pavimento non si consumi. Le imposte de’ balconi e le finestre di detto appartamento rimarranno sempre chiuse, affinchè la tropp’aria e la troppa luce non cagionino danno alle mura. Da ultimo io sottoscritto inquilino mi obbligo di farmi scorticar vivo nel caso che manco ad uno de’ patti sopraccennati. Eligo per mio domicilio le carceri della Concordia. – E così pagherete ec. – Napoli li Gennaio 1856
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Francesco Mastriani
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Fu pubblicato sul giornale Il Palazzo di Cristallo il 9 gennaio 1856.